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Sez. 2, Sentenza n. 3483 del 26/04/1990 (Rv. 466841 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - EDIFICI VICINI ED AUTONOMI INSISTENTI SU AREA APPARTENENTE, FIN DAL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE, AI PROPRIETARI DI UNO SOLO DEGLI IMMOBILI - COSE OGGETTIVAMENTE E STABILMENTE DESTINATE AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466841-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - EDIFICI VICINI ED AUTONOMI INSISTENTI SU AREA APPARTENENTE, FIN DAL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE, AI PROPRIETARI DI UNO SOLO DEGLI IMMOBILI - COSE OGGETTIVAMENTE E STABILMENTE DESTINATE AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema di condominio degli edifici, la presunzione di comunione, di cui all'art. 1117 cod. civ., opera anche con riguardo a cose oggettivamente e stabilmente destinate al servizio di edifici vicini autonomi, insistenti su un'area appartenente ai proprietari di uno solo dei diversi immobili, solo allorquando l'area e gli edifici siano appartenuti ad una stessa persona - od a più persone "pro indiviso" - nel momento della costruzione della cosa o del suo adattamento o trasformazione all'uso comune, mentre nel caso in cui l'area sulla quale siano state realizzate le opere destinate a servire i due edifici sia appartenuta sin dall'origine ai proprietari di uno solo di essi, questi ultimi acquistano per accessione la proprietà esclusiva delle opere realizzate sul loro fondo, ancorché le stesse siano state realizzate, per un accordo intervenuto tra tutti gli interessati, anche con il contributo economico dei proprietari degli altri edifici. (Conf 3910/80, mass n 407796; (Conf 3501/75, mass n 377676; (Conf 863/68, mass n 332176).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)