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Sez. 2, Sentenza n. 4823 del 07/03/2006 (Rv. 586301 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Conclusione del contratto da parte di uno solo dei coniugi in comunione dei beni - Legittimazione dell'altro coniuge ad agire o contraddire nel giudizio avente ad oggetto detto contratto - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586301-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

Poiché i coniugi in regime di comunione legale possono compiere autonomamente atti diretti ad accrescere il patrimonio comune, senza necessità che l'altro coniuge partecipi all'atto di acquisto, il coniuge che non ha partecipato al contratto preliminare di acquisto di un bene, avente solo effetti obbligatori e personali, limitati alla sfera giuridica dell'altro coniuge, non è neppure legittimato ad agire o a contraddire nel successivo giudizio avente ad oggetto detto contratto (Nella caso di specie, azione ex art. 2932 cod. civ., avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile oggetto del preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)