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Sez. 3, Sentenza n. 11287 del 27/05/2005 (Rv. 581634 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | In genere - Obbligazione "ex contractu" di non violare il diritto di veduta del vicino - Assunta da coniuge in regime di comunione legale - Violazione - Domanda di demolizione del manufatto - Litisconsorzio necessario nei confronti del coniuge dell'obbligato estraneo al contratto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581634-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Qualora una domanda di riduzione in pristino della costruzione realizzata dal proprietario confinante sia fondata sulla violazione dell'obbligazione dal medesimo contrattualmente assunta (nella specie con transazione) di non limitare, in caso di sopraelevazione, la servitù di veduta del vicino, il coniuge dell'obbligato, in regime di comunione legale dei beni, non avendo partecipato al contratto, non è litisconsorte necessario nel relativo giudizio, giacchè l'azione - essendo diretta a far valere gli effetti del contratto, che sono limitati alla sfera giuridica del contraente - ha natura personale ed obbligatoria, e non reale, sicchè la sentenza non sarebbe mai "inutiliter data".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)