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Sez. 2, Sentenza n. 17216 del 14/11/2003 (Rv. 568177 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE | Preliminare di acquisto di bene immobile - Disciplina dell'amministrazione dei beni della comunione legale - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Mancata partecipazione dell'altro coniuge al preliminare di acquisto - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568177-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

In tema di regime patrimoniale della famiglia, la disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui agli artt. 180 e ss. cod. civ., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione, e pertanto non è applicabile alla fase dinamica pregressa dell'acquisto del bene alla comunione legale; ne consegue che la regola dell'operare congiunto dei coniugi, la cui osservanza è necessaria ai fini della validità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (artt. 180, secondo comma, e 184 cod. civ.), non vale per la stipulazione di un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile (ancorché questo sia poi destinato a cadere in comunione, una volta completatosi l'effetto reale con la conclusione del definitivo o con la sentenza "ex" art. 2932 cod. civ.), stipulazione alla quale può bene quindi partecipare, in veste di promissario acquirente, un solo coniuge, senza il (ed a prescindere dal) consenso dell'altro coniuge. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., in relazione all'espressa inclusione (art. 180, secondo comma, cod. civ.), nell'ambito di operatività dell'amministrazione dei beni della comunione legale, degli atti di acquisto di diritti personali di godimento, e ciò attesa, per un verso, la natura eccezionale della norma, assunta a "tertium comparationis", di equiparazione degli atti di acquisto di diritti personali di godimento agli atti di straordinaria amministrazione di beni della comunione, e considerato, per l'altro verso, che la tutela della famiglia non viene meno per effetto della acquisizione "ope legis" alla comunione del bene acquistato da uno soltanto dei coniugi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)