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Sez. 3, Sentenza n. 972 del 16/01/2009 (Rv. 606127 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Legittimazione passiva dei creditori intervenuti anche se privi di titolo esecutivo - Sussistenza - Fondamento - Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei detti creditori - Inottemperanza - Conseguenze - Mancata sanatoria della nullità dell'atto introduttivo del giudizio - Effetti - Declaratoria d'ufficio del suddetto difetto processuale da parte del giudice - Configurabilità - Decisione nel merito del giudizio di opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606127-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi sono legittimati a contraddirvi tutti i soggetti entrati nel processo esecutivo che abbiano interesse a che l'atto impugnato non sia annullato e, quindi, anche i creditori intervenuti, seppure non siano muniti di titolo esecutivo. Ne consegue che, ove non venga eseguita, né prima né dopo la scadenza del termine perentorio assegnato, l'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice nei confronti di un creditore intervenuto non munito di titolo esecutivo, non si produce la sanatoria della nullità dell'atto introduttivo del giudizio ed il giudice è tenuto a dichiarare d'ufficio la mancanza di tale sanatoria, non potendo, in assenza delle parti necessarie, giudicare del merito della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)