Sez. L, Sentenza n. 5591 del 23/06/1997 (Rv. 505380 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Legittimazione passiva - Litisconsorti necessari - Notifica ai predetti, rimasti contumaci nel giudizio di opposizione, del ricorso per cassazione - Disciplina ex artt. 138 e segg. cod. proc. civ. - Applicabilità - Disciplina ex art. 489 stesso cod. - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Nelle cause di opposizione agli atti esecutivi sono passivamente legittimati e litisconsorti necessari tutti i soggetti del processo esecutivo indicati nell'art. 485 cod. proc. civ. e così non solo il creditore procedente ma pure i creditori intervenuti e gli altri eventuali interessati, ai quali, se rimasti contumaci nel giudizio di opposizione, il ricorso per cassazione va notificato personalmente e non già presso il procuratore domiciliatario o il domicilio eletto nel procedimento di esecuzione forzata, atteso che nel giudizio di opposizione le notificazioni sono disciplinate dagli artt. 138 e seguenti cod. proc. civ. e non dall'art. 489 dello stesso codice che trova applicazione limitatamente al procedimento di espropriazione forzata, rispetto al quale è autonomo il giudizio di cognizione che si instaura in conseguenza dell'opposizione del debitore esecutato o del terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)