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Sez. 3, Sentenza n. 12740 del 18/10/2001 (Rv. 549730 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Ordine di integrazione del contraddittorio - Nei confronti degli aventi diritto dopo un evento interruttivo - Omissione - Estinzione - Mancata eccezione di estinzione - Irrilevanza - Dichiarazione di improseguibilità del giudizio - Necessità.
Stato
decisa il 2001-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549730-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In caso di inottemperanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli aventi diritto a seguito di una causa interruttiva del processo, il giudice della cognizione non può pronunziare sul merito della pretesa, ma deve dichiarare l'estinzione del processo, ove ritualmente eccepita o, in difetto, la improseguibilità del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)