Sez. 5, Sentenza n. 10797 del 05/05/2010 (Rv. 613064 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Assimilazione ai rifiuti urbani di quelli non pericolosi derivanti da attività economiche - Abrogazione dell'art. 39 della legge n. 146 del 1994 da parte dell'art. 17 della legge n. 128 del 1998 - Conseguenze - Potere di assimilazione - Attribuzione ai Comuni ex art. 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 22 del 1997 - Configurabilità - Condizioni - Cessione dei rifiuti a terzi - Irrilevanza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con l'abrogazione dell'art. 39 della legge 27 luglio 1994, n. 146, da parte dell'art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è divenuto pienamente operante il disposto dell'art. 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che consente ai comuni di deliberare l'assimilazione ai rifiuti urbani di quelli non pericolosi derivanti da attività economiche, con la conseguenza che, in riferimento alle annualità di imposta successive al 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa la assimilazione dei rifiuti provenienti da attività industriali a quelli urbani ordinari, senza che per tali residui rilevi il fatto di essere ceduti a terzi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Legge 27/07/1994 num. 146 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)