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Sez. 5, Sentenza n. 8696 del 07/05/2004 (Rv. 572701 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Nozione di rifiuto - Introdotta dal D. Lgs. n. 22 del 1997 - Nozione - Efficacia - Dies a quo - Residui delle lavorazioni industriali ed artigianali - Inclusione - Cessione per reimpiego produttivo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572701-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 22 del 1997 (che ha dato attuazione alle dirr. CEE nn. 91/156, sui rifiuti, 91/689, sui rifiuti pericolosi, e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), alla definizione comunitaria di <rifiuto>, inteso come <<qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A (riproducente l'allegato I della direttiva 75/442/CEE) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi>>, concorre un criterio "tabellare", che delimita oggettivamente la categoria dei rifiuti, ed un riferimento soggettivo determinante, costituito dall'intenzione del detentore ovvero dal suo obbligo, derivante da una disposizione di legge, da un provvedimento dell'autorità, dalla natura del materiale o dall'inclusione nell'elenco dei rifiuti pericolosi, di disfarsi delle sostanze o degli oggetti. In tale ambito disciplinare - a cui devono conformarsi, entro il 30 giugno 1999, ai sensi dell'art. 57, comma 5, D. Lgs. n. 22 del 1997 (e senza che l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto, di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 22 cit., possa avere efficacia retroattiva), le attività che erano restate escluse dal regime dei rifiuti -, non si sottraggono i residui delle lavorazioni industriali ed artigianali, classificati come rifiuti speciali dall'art. 7, comma 3, lett. c) e d), D. Lgs. n. 22 cit., i quali sono soggetti alle ordinarie operazioni di smaltimento e/o recupero, elencati negli allegati B) e C) D. Lgs. n. 22 cit., senza che, per tali residui, assuma rilievo il fatto di essere ceduti dal detentore al fine di un immediato reimpiego produttivo, atteso che il perseguimento delle esigenze di protezione della salute e dell'ambiente, che sorreggono la normativa sui rifiuti, non può essere determinato dalle intenzioni del produttore dei residui stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 16, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 com. 3 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 com. 3 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 all. B, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 all. C, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 57 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)