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Sez. 5, Sentenza n. 13228 del 09/06/2009 (Rv. 608564 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Rifiuti provenienti da attività economiche - Art. 39 della legge n. 146 del 1994 - Assimilazione ai rifiuti urbani - Abrogazione da parte dell'art. 17 della legge n. 128 del 1998 - Conseguenze - Ammissibilità - Condizioni - Necessità di specifica indicazione del regolamento comunale - Fattispecie in tema di rifiuti provenienti da attività industriali.
Stato
decisa il 2009-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608564-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell'abrogazione dell'art. 39 della l. n. 146 del 1994 da parte dell'art. 17 della legge n. 128 del 1998, è divenuto pienamente operante il disposto dell'art. 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 22 del 1997 che consente ai Comuni di assimilare ai rifiuti urbani quelli non pericolosi derivanti dalle attività economiche, con la conseguenza che, in riferimento alle annualità di imposta successive al 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti da attività industriali a quelli urbani ordinari, essendo venuta meno l'assimilazione "ex lege" risultante dall'art. 39 cit.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1994 num. 146 art. 39, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 17, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)