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Sez. 3, Sentenza n. 15218 del 19/07/2005 (Rv. 583391 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Instaurazione del procedimento - Idoneità ad interrompere la prescrizione dell'azione disciplinare - Esclusione - Conseguenze - Improcedibilità dell'azione per decorso del termine - Rilevabilità anche in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583391-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa "ancorché vi siano stati atti di procedura", ai sensi dell'art. 146 della legge 6 febbraio 1913, n. 89, e, pertanto, non subisce interruzioni per effetto dell'instaurazione del procedimento disciplinare, della contestazione dell'illecito e degli altri atti successivi. La maturazione del predetto termine massimo di prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare ed opera "ex lege", con la conseguenza che deve essere rilevata, anche d'ufficio, in sede di legittimità, comportando la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)