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Sez. 3, Sentenza n. 11363 del 16/05/2006 (Rv. 590489 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Inammissibilità "originaria" del ricorso per cassazione (nella specie, per omessa o insufficiente esposizione degli elementi di fatto, in violazione dell'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.) - Conseguenze - Richiesta di declaratoria di estinzione dell'azione disciplinare per prescrizione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590489-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

L'inammissibilità "originaria" del ricorso per cassazione (nella specie, per omessa o insufficiente esposizione degli elementi di fatto, in violazione dell'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.), diversa da quella conseguente ad una valutazione di merito c.d. "sopravvenuta", preclude la possibilità di pronunciare sulla richiesta di estinzione dell'azione disciplinare notarile per prescrizione, in quanto, pur essendo questa rilevabile d'ufficio, essa presuppone che il giudice risulti legittimamente investito del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)