Sez. 3, Sentenza n. 7088 del 28/03/2006 (Rv. 588316 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Prescrizione - Decorso di quattro anni dalla infrazione - Interruzione - Esclusione - Sospensione - Ammissibilità - Limiti - Operatività della prescrizione - Improcedibilità dell'azione - Rilevabilità anche d'ufficio ed in sede di legittimità - Conseguenze.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di sanzioni disciplinari per i notai, la prescrizione della relativa azione, come è espressamente previsto dall'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913 n.89 (legge notarile), si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, "ancorché vi siano stati atti di procedura". L'azione non subisce, pertanto, interruzione per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni, delle pronunce del Consiglio Notarile o del tribunale, un'ipotesi di sospensione essendo viceversa configurabile per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2 febbraio 1990 n.40. Peraltro, la prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare, che opera "ex lege" e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con preclusione di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge. (Essendo stato nella specie il ricorrente notaio ritenuto colpevole delle infrazioni ascrittegli, consumate nel settembre ed ottobre del 2001, l'azione disciplinare era prescritta per il decorso di quattro anni; la S.C. ha dunque cassato senza rinvio la sentenza impugnata che gli aveva comminato la sanzione dell'ammenda).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)