diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1358 del 23/02/1990 (Rv. 465481 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - IMPRESA AVENTE AD OGGETTO LA ISTRUZIONE PER LA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE (COSIDDETTA AUTOSCUOLA) - PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRATICA - DISTINZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO PER IL SECONDO - IMPRESA INDIVIDUALE - OBBLIGO ASSICURATIVO DEL TITOLARE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465481-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - IMPRESA AVENTE AD OGGETTO LA ISTRUZIONE PER LA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE (COSIDDETTA AUTOSCUOLA) - PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRATICA - DISTINZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO PER IL SECONDO - IMPRESA INDIVIDUALE - OBBLIGO ASSICURATIVO DEL TITOLARE - CONDIZIONE.*

Nell'organizzazione di un'impresa avente ad oggetto l'istruzione per la guida dei veicoli a motore (cosiddetta auto-scuola) occorre distinguere, ai fini dell'Obbligo assicurativo contro il rischio di infortunio sul lavoro tra il personale addetto alla semplice direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda (che ne è esonerato), ed il personale che invece partecipa all'istruzione pratica degli allievi, per il quale invece sorge l'Obbligo assicurativo sussistendo il rapporto diretto tra occasione di lavoro e rischio specifico. consegue che se l'impresa è individuale, l'Obbligo assicurativo sussiste nel caso in cui il titolare dell'azienda (che in tal caso ha natura artigianale, e non già commerciale) partecipi abitualmente (e non soltanto occasionalmente) all'istruzione pratica degli allievi, atteso anche che nel regime successivo alla legge n. 443 del 1985 non è più necessario - al fine del riscontro del carattere artigiano dell'impresa - che la prestazione di servizi e di beni abbia carattere usuale, né che implichi perizia professionale, a nulla rilevando né la Mancanza dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della legge n. 443 cit. (iscrizione che vale al fine del conseguimento di agevolazioni), né che la suddetta attività di Autoscuola sia qualificata come commerciale dall'art. 29 della legge 25 novembre 1971 n. 1088 al diverso fine dell'Assicurazione di malattia. (Conf 3527/87, mass n 452515; (Conf 7043/86, mass n 449119).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., Legge 25/11/1971 num. 1088, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)