Sez. L, Sentenza n. 7043 del 28/11/1986 (Rv. 449119 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - IMPRESA AVENTE AD OGGETTO L'ISTRUZIONE PER LA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE - COSIDDETTA AUTOSCUOLA - PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRATICA - DISTINZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO PER IL SECONDO - IMPRESA INDIVIDUALE - OBBLIGO ASSICURATIVO DEL TITOLARE - CONDIZIONI - CONCORRENTE ATTIVITÀ INTELLETTUALE E DI CARATTERE COMMERCIALE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - IMPRESA AVENTE AD OGGETTO L'ISTRUZIONE PER LA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE - COSIDDETTA AUTOSCUOLA - PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRATICA - DISTINZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO PER IL SECONDO - IMPRESA INDIVIDUALE - OBBLIGO ASSICURATIVO DEL TITOLARE - CONDIZIONI - CONCORRENTE ATTIVITÀ INTELLETTUALE E DI CARATTERE COMMERCIALE - IRRILEVANZA.*
Nell'organizzazione di un'impresa avente ad oggetto l'istruzione per la guida dei veicoli a motore (cosiddetta auto-scuola) occorre distinguere, ai fini dell'Obbligo assicurativo contro il rischio di infortunio sul lavoro, tra il personale addetto alla semplice direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda (che ne è esonerato) ed il personale che invece partecipa all'istruzione pratica degli allievi, per il quale invece sorge l'Obbligo assicurativo sussistendo il rapporto diretto tra occasione di lavoro e rischio specifico. Consegue che se l'impresa è individuale, l'Obbligo assicurativo sussiste nel caso in cui il titolare dell'azienda (che in tal caso ha natura artigianale, e non già commerciale) partecipi abitualmente (e non soltanto occasionalmente) all'istruzione pratica degli allievi, a nulla rilevando che tale attività di carattere manuale svolta professionalmente concorra - con nesso di accessorietà o strumentalità - ad altra intellettuale e di carattere commerciale (per cui vi sia autonoma Assicurazione contro le malattie). (V 880/82, mass n 418730; (V 4213/76, mass n 382890).*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., Legge 25/11/1971 num. 1088, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)