Sez. L, Sentenza n. 3527 del 09/04/1987 (Rv. 452515 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - TITOLARE DI UN'AUTOSCUOLA ESERCITANTE L'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE ALLA GUIDA - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - TITOLARE DI UN'AUTOSCUOLA ESERCITANTE L'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE ALLA GUIDA - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
Il titolare di un'Autoscuola, che esercita l'attività di istruttore alla guida, è soggetto all'Obbligo assicurativo antinfortunistico, alla stregua del combinato disposto dell'art. 4 n. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (che comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro "gli artigiani che prestino abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese") e dell'art. 1, lett. A), della legge 25 luglio 1956 n. 860 (che include tra i requisiti fondamentali dell'impresa artigiana anche lo scopo della prestazione di servizi di natura usuale).*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)