diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 43597 del 09/09/2015 Ud. (dep. 29/10/2015) Rv. 265261 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato ex art. 181, comma primo - Bis D.Lgs. n. 42 del 2004 - Natura - Reato permanente - Conseguenze - Successione di leggi nel tempo - Individuazione della legge applicabile.
Stato
decisa il 2015-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265261-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di tutela penale del paesaggio, il reato previsto dall'art. 181, comma 1-bis del D.Lgs. n. 42 del 2004 ha natura permanente e si consuma con la definitiva ultimazione dei lavori ovvero con l'interruzione della condotta per qualsiasi motivo (nella specie, l'intervento del sequestro), con la conseguenza che nell'ipotesi di condotta protrattasi unitariamente sotto l'imperio di due diverse leggi, l'ultima delle quali abbia aggravato il regime sanzionatorio del fatto, elevandolo da contravvenzione a delitto, va applicata solo la disposizione vigente alla data della cessazione della permanenza e, per l'effetto, il più lungo termine di prescrizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)