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Sez. 5, Sentenza n. 8026 del 14/12/2016 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269451 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria - Natura - Reato eventualmente abituale - Conseguenze in termini di computo della prescrizione e di successione di leggi nel tempo.
Stato
decisa il 2016-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269451-01

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Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, sicchè, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, ai fini della prescrizione, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, mentre, nell'ipotesi di condotta protrattasi sotto la vigenza di due differenti regimi normativi, la disposizione applicabile è solo quella vigente alla data della consumazione. (In applicazione del principio, la Corte ha applicato il nuovo e più grave regime sanzionatorio previsto dall'art. 39 della legge n. 262 del 2005).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)