Sez. 5, Sentenza n. 1704 del 29/01/2016 (Rv. 638765 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Fabbricato iscritto in catasto - Variazione permanente influente sulla rendita catastale - Obblighi del contribuente - Obblighi del comune - Fattispecie in materia di costruzioni ferroviarie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 consente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'unità immobiliare, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, permanendo l'obbligo a carico del contribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento. Ne consegue che gli immobili (nella specie, cd. costruzioni ferroviarie censite nella categoria catastale E/1) erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 reiterazione 0002 40 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 reiterazione 0002 41 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 reiterazione 0002 42 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 reiterazione 0002 43 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 reiterazione 0002 44 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)