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Sez. 5, Sentenza n. 19196 del 06/09/2006 (Rv. 594650 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Fabbricati iscritti in catasto - Intervento di variazioni permanenti influenti sull'ammontare della rendita catastale - Versamento dell'imposta sulla base della rendita di fabbricati similari - Legittimità - Obbligo del contribuente di richiesta della nuova rendita catastale - Sussistenza - Inottemperanza - Obbligo del Comune - Insussistenza.
Stato
decisa il 2006-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594650-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, consente al contribuente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'unità immobiliare ed aventi rilevanza sull'ammontare della rendita catastale, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, costituita da quella dei fabbricati similari. Ciò non esclude, tuttavia, l'obbligo del contribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento, alla luce degli eventi sopravvenuti, modificativi della rendita catastale preesistente, obbligo che, in caso di negligenza del contribuente, la legge non pone a carico del Comune.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)