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Sez. 5, Sentenza n. 15025 del 17/07/2015 (Rv. 636057 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Condizioni - Destinazione diretta ed immediata degli immobili allo svolgimento dei compiti istituzionali - Necessità - - Immobili destinati a compiti istituzionali di enti pubblici diversi dal titolare - Spettanza del beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636057-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene sia utilizzato, in virtù di concessione, da un soggetto diverso da quello a cui spetta l'esenzione, così escludendosene in radice la destinazione ai compiti istituzionali di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)