Sez. 2, Sentenza n. 1767 del 20/02/1998 (Rv. 512805 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Limiti - Liquidazione di onorari inferiori ai minimi previsti dalla vigente tariffa forense - Legittimità - Condizioni - Parere del competente consiglio dell'ordine - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ
La concreta determinazione degli onorari dovuti ad un avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice solo quando essa risulti contenuta tra i limiti minimi e massimi previsti dalla vigente tariffa forense, detti parametri costituendo un invalicabile limite a tale discrezionalità, mentre la riduzione oltre il minimo stabilito trova il suo indefettibile presupposto nella esistenza, in atti, di un "conforme parere" espresso dal competente consiglio dell'ordine, con la conseguenza che, in mancanza di esso, la liquidazione oltre il minimo tariffario deve ritenersi operata "contra legem".
Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 9, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)