Sez. L, Sentenza n. 5568 del 19/03/2004 (Rv. 571345 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri - Incensurabilità in sede di legittimità - Fattispecie relativa ai compensi aggiuntivi previsti dal c.c.n.l. 1990 - 1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale, avendo ritenuto, sulla base dell'interpretazione letterale del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato del 1990, istitutivo, all'art. 33, di un "emolumento integrativo", che con esso le parti avessero inteso che detto emolumento avrebbe trovato la sua fonte direttamente nella contrattazione integrativa, aveva escluso che il relativo obbligo di corresponsione a carico della società si fosse protratto, per effetto della proroga tacita del contratto, anche negli anni 1993 e 1994, nell'assenza di accordi integrativi specifici, riferibili al detto periodo, senza che rilevasse la circostanza che il successivo c.c.n.l. del 1994, nel sopprimere la indennità questione, avesse stabilito la corresponsione a tutto il personale in servizio alla data della stipula, di una somma "una tantum", beneficio non goduto dai ricorrenti, già in quiescenza alla data del nuovo contratto.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)