Sez. L, Sentenza n. 16424 del 04/08/2005 (Rv. 583057 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e vizi di motivazione - Sussistenza - Fattispecie relativa all'emolumento integrativo previsto dal CCNL 1990 - 1992 in favore dei dipendenti delle Ferrovie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto il diritto all'emolumento "integrativo" previsto dal ccnl 1990-1992 ai dipendenti cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1992 e prima della stipulazione del ccnl 1994-1995 (18 novembre 1994), in violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (avendo riconosciuto il diritto in mancanza della contrattazione integrativa, senza individuare le disposizioni del contratto nazionale che consentivano la totale svalutazione dei patti locali) e con motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto ai fatti accertati dalla stessa sentenza (la previsione della contrattazione integrativa annuale per determinare il compenso in funzione degli obiettivi di produzione e dei risultati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 18/07/1990 art. 33, Contr. Coll. 18/11/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)