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Sez. L, Sentenza n. 1557 del 03/02/2003 (Rv. 560227 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa ai compensi aggiuntivi previsti dal CCNL 1990 - 1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2003-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560227-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nel caso di specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale, avendo ritenuto, sulla base dell'interpretazione letterale del CCNL del 1994, che con esso le parti avessero inteso sopprimere retroattivamente i compensi premiali previsti dalla precedente contrattazione collettiva nazionale, aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti - dipendenti delle Ferrovie dello Stato andati in pensione negli anni 1993 - 1994 - a percepire gli elementi retributivi premiali previsti dall'art. 33, secondo comma, lettera n, del CCNL del 1990 - 1992 dalla data di maturazione del diritto fino alla data del loro collocamento a riposo, ritenendo che il diritto al compenso premiale fosse già entrato nel patrimonio dei lavoratori al momento della cessazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 18/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)