Sez. L, Sentenza n. 1435 del 01/02/2012 (Rv. 620800 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Cooperative di lavoro - Trattamento contributivo agevolato per determinate province - Limite di applicazione - Ai soci che svolgono attività prevalente nella provincia di riferimento - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
I decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emessi ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 602 del 1970, nel determinare il salario medio e il periodo di occupazione media mensile convenzionale per i soci delle cooperative ai fini delle agevolazioni contributive previste per determinate province, trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei soci operanti in modo prevalente nella provincia di riferimento, non rilevando la provincia ove ha sede la cooperativa o si svolge attività non prevalente. Depongono in tal senso: il tenore letterale dei decreti, che richiama i luoghi di attività e non di domicilio e sede; la "ratio" delle norme di tutela della cooperazione, che avrebbero effetti distorsivi della concorrenza se le cooperative aventi sede nelle province beneficiarie di disposizioni maggiormente favorevoli potessero giovarsene per i servizi resi nel restante territorio nazionale; il principio di territorialità che impronta il sistema previdenziale, selezionando la normativa applicabile in base al luogo in cui il titolare dell'obbligo contributivo svolge l'attività.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 35, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)