Sez. L, Sentenza n. 4421 del 28/02/2006 (Rv. 587365 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Cooperative di lavoro - Trattamento contributivo agevolato ex d.P.R. n. 602 del 1970 per determinate province - Svolgimento da parte dei soci dell'attività prevalente nella provincia di riferimento - Rilevanza - Provincia sede della società cooperativa - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
I decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emessi ai sensi del d.P.R. 30 aprile 1970, n.602 e in attuazione dell'art. 52 della legge 21 luglio 1965, n.903, nel determinare ai fini contributivi il salario medio e il periodo di occupazione media mensile convenzionale per i soci delle cooperative ai fini delle agevolazioni contributive eventualmente previste per determinate province, trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei soci che svolgano la loro attività prevalente nella provincia di riferimento, non rilevando la provincia ove ha sede la società cooperativa.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 602 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)