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Sez. 3, Sentenza n. 9209 del 30/08/1995 (Rv. 493830 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Conseguenze dannose estranee alla nozione del reato per il quale l'imputato è stato condannato - Efficacia del giudicato penale - Esclusione - Fattispecie in tema di cosiddetta micropermanente.
Stato
decisa il 1995-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493830-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO

In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile promosso contro il condannato; tale efficacia, tuttavia, riguarda il reato come contestato e accertato dal giudice penale e non si estende alle conseguenze dannose che sono estranee alla nozione di quel reato (in forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a seguito di condanna penale per il reato di lesioni aggravate, per essere stato il fatto commesso con armi, ex artt. 582, comma secondo, e 585 cod. pen., aveva riconosciuto al danneggiato, a titolo di danno biologico, il risarcimento di una invalidità cosiddetta "micropermanente", a seguito della ritenzione di numerosi pallini in occasione della ferita con arma, trattandosi d'invalidità il cui accertamento non era impedito dal giudicato penale, riferendosi a postumi irrilevanti in sede penale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)