Sez. 3, Sentenza n. 2833 del 03/10/1972 (Rv. 360534 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - EFFETTI E DURATA - EFFETTO INTERRUTTIVO PERMANENTE - LIMITI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - EFFETTI E DURATA - EFFETTO INTERRUTTIVO PERMANENTE - LIMITI.*
La Costituzione di parte civile nel processo penale rientra tra gli Atti interruttivi della prescrizione considerati dall'art 2943 cod civ e, come ogni altra domanda giudiziale, produce un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo, nei confronti di coloro contro i quali venne rivolta espressamente la Costituzione ed anche di tutti i coobbligati solidali, ancorche rimasti estranei al processo penale. L'interruzione dura fino a che non viene definito con sentenza irrevocabile il giudizio penale nel corso del quale la Costituzione di parte civile e stata fatta. (V 1340'69, mass n 340048).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)