Sez. L, Sentenza n. 9589 del 09/05/2005 (Rv. 581086 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Presupposti - Condotta obiettivamente idonea a limitare la libertà sindacale - Necessità - In tema di esame congiunto previsto per il trasferimento di azienda - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori è necessario che il comportamento datoriale comprometta oggettivamente l'efficace espletamento del ruolo delle organizzazioni sindacali; consegue che, con riferimento all'esame congiunto previsto dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", precedente alla novella apportata con il D. Lgs. n. 18 del 2001), tale compromissione non è individuabile nel rifiuto dell'impresa di aggiornare la riunione per consentire ai sindacati di sottoporre il testo dell'accordo ai propri uffici legali se (come nel caso di specie) la trattativa si è protratta per più riunioni e per un lungo arco di tempo (circa dieci mesi), idoneo ad assicurare l'interesse dei sindacati a tutelare i propri rappresentati mediante tempestiva consultazione degli uffici legali.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)