Sez. L, Sentenza n. 7706 del 22/04/2004 (Rv. 572241 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Presupposti - Condotte tipizzate o comunque obiettivamente idonee a limitare la libertà sindacale - Elemento intenzionale - Necessità - Esclusione - Obbligo di consultazione del sindacato - Rilevanza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero. Ne consegue che, non costituendo di per sè il diritto alla consultazione uno strumento di protezione dell'azione sindacale, la disdetta di un contratto collettivo senza preventiva consultazione non è sanzionabile ex art. 28 Statuto dei lavoratori, a meno che la consultazione non sia specificamente prevista dal contratto o dalla legge, ovvero sussistano circostanze tali da connotare la condotta del datore di lavoro come causa di oggettivo impedimento per il sindacato di operare nel contesto aziendale con il ruolo di controparte contrattuale, fermo restando che tale ruolo, che si acquisisce attraverso le capacità di negoziazione e di azione sindacale, è oggetto di protezione giuridica nel corso del periodo di vigenza del contratto collettivo, ma non oltre lo stesso.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)