Sez. 2, Sentenza n. 839 del 28/01/1998 (Rv. 511999 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE | Documenti nuovi - Produzione fino alla rimessione della causa al collegio - Documenti prodotti successivamente - Inutilizzabilità - Attinenza di essi a questioni rilevabili d'ufficio - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE
La rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore costituisce limite temporale entro il quale la parte ha facoltà di produrre nuovi documenti (art. 185 cod. proc. civ. e 87 disp. att. cod. proc. civ.), con la conseguenza che i documenti prodotti successivamente non possono essere utilizzati ai fini del decidere pure se attengono a questioni rilevabili d'ufficio da parte del giudice in ogni stato e grado del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)