Sez. 3, Sentenza n. 2586 del 29/03/1990 (Rv. 466286 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - TERMINE ULTIMO PER LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE SUCCESSIVA - TARDIVITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - TERMINE ULTIMO PER LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE SUCCESSIVA - TARDIVITÀ - CONSEGUENZE.*
La rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore costituisce il limite temporale entro il quale la parte ha facoltà di produrre nuovi documenti (artt. 184 cod. proc. civ. e 87 disp. Att. Cod. proc. civ.), con la conseguenza che i documenti prodotti successivamente non possono essere utilizzati ai fini del decidere quante volte la parte interessata ad opporsi alla tardiva produzione sollevi la relativa eccezione davanti al collegio, dovendosi disporre lo stralcio degli stessi ancorché in ordine al loro contenuto siano state dedotte osservazioni di merito. (V 3851/85, mass n 441428; (V 2243/81, mass n 412973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)