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Sez. L, Sentenza n. 8839 del 18/06/2002 (Rv. 555158 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Pluralità di contratti "a viaggio" - Illegittimità - Conseguenze - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato - Diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni per i periodi intercorsi tra l'esecuzione dell'uno e dell'altro rapporto - Condizioni - Prova della messa a disposizione delle prestazioni - Necessità.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555158-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO

Allorquando una pluralità di contratti di arruolamento "a viaggio", venga dichiarata illegittima e venga accertata la sussistenza di un rapporto di arruolamento a tempo indeterminato, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle retribuzioni per i periodi intercorsi tra l'esecuzione dell'uno e dell'altro contratto se il lavoratore non provi in relazione a ciascun periodo di avere reso o di avere inutilmente offerto le proprie prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Navig. art. 374, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)