Sez. L, Sentenza n. 8839 del 18/06/2002 (Rv. 555158 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Pluralità di contratti "a viaggio" - Illegittimità - Conseguenze - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato - Diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni per i periodi intercorsi tra l'esecuzione dell'uno e dell'altro rapporto - Condizioni - Prova della messa a disposizione delle prestazioni - Necessità.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
Allorquando una pluralità di contratti di arruolamento "a viaggio", venga dichiarata illegittima e venga accertata la sussistenza di un rapporto di arruolamento a tempo indeterminato, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle retribuzioni per i periodi intercorsi tra l'esecuzione dell'uno e dell'altro contratto se il lavoratore non provi in relazione a ciascun periodo di avere reso o di avere inutilmente offerto le proprie prestazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Navig. art. 374, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)