Sez. 2, Sentenza n. 5075 del 23/07/1983 (Rv. 429934 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - PRESTAZIONE DI UN "FACERE" ACCOMPAGNATA DALLA PRESTAZIONE DI UN "DARE" - DISTINZIONE DALLA COMPRAVENDITA DI COSA FUTURA - CRITERI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - PRESTAZIONE DI UN "FACERE" ACCOMPAGNATA DALLA PRESTAZIONE DI UN "DARE" - DISTINZIONE DALLA COMPRAVENDITA DI COSA FUTURA - CRITERI.*
Ai fini della distinzione del contratto di appalto da quello di compravendita di cosa futura, qualora alla prestazione di un facere si accompagni la prestazione di un dare - come avviene nei casi in cui il contraente obbligato alla costruzione di una cosa si impegni anche a fornire il materiale necessario - deve farsi riferimento alla prevalenza o meno che, secondo la volontà delle parti contraenti, è stata attribuita al lavoro rispetto alla materia e deve quindi accertarsi se la somministrazione della materia è stata considerata nel contratto come semplice mezzo per la realizzazione dell'opera (appalto) ovvero se il lavoro sia stato soltanto il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa. (V 3806/78, mass n 393361; (Conf 3981/76, mass n 382649).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)