Sez. 2, Sentenza n. 3806 del 29/07/1978 (Rv. 393361 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - OBBLIGAZIONE, VERSO CORRISPETTIVO, DI FORNIRE ED INSTALLARE DEI MATERIALI - NATURA DEL CONTRATTO - APPALTO - VENDITA - CRITERI DISTINTIVI - RIFERIMENTO ALLA VOLONTA DEI CONTRAENTI - NECESSITA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - OBBLIGAZIONE, VERSO CORRISPETTIVO, DI FORNIRE ED INSTALLARE DEI MATERIALI - NATURA DEL CONTRATTO - APPALTO - VENDITA - CRITERI DISTINTIVI - RIFERIMENTO ALLA VOLONTA DEI CONTRAENTI - NECESSITA.*
Nel caso in cui una parte si obbliga, verso corrispettivo, a fornire e ad installare dei materiali (nella specie, impianto di riscaldamento in un edificio), per individuare la natura e la disciplina del contratto (se di appalto o di vendita) deve aversi riguardo alla prevalenza, o meno, del lavoro rispetto alla materia e tale prevalenza deve essere considerata non in senso oggettivo, ma con riferimento alla volonta dei contraenti, nel senso che si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro e lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha vendita quando il lavoro e il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa costituisce l'effettiva finalita del negozio, senza che possa attribuirsi Rilevanza decisiva al fatto che il costo del materiale sia alquanto superiore a quello della messa in opera. (V 2520/77, mass n 386239; (V 1527/66, mass n 323040).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)