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Sez. 2, Sentenza n. 3981 del 29/10/1976 (Rv. 382649 - 01)

VENDITA - IN GENERE - DIFFERENZE DALL'APPALTO.*
Stato
decisa il 1976-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382649-01

VENDITA - IN GENERE - DIFFERENZE DALL'APPALTO.*

Ai fini della distinzione del contratto di appalto da quello di compravendita, qualora alla prestazione di un facere si accompagni la prestazione di un dare (come avviene nei casi in cui il contraente obbligato alla costruzione di una cosa, si impegni anche a fornire il materiale necessario), devesi far riferimento alla prevalenza, o meno, del lavoro sulla materia, onde accertare, con riguardo alla volonta delle parti, se la somministrazione della materia costituisca un semplice mezzo per la produzione dell'opera (appalto), ovvero se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa (compravendita). (nella specie, il giudice di merito aveva qualificato come appalto il contratto con il quale, ad un'impresa specializzata nella costruzione di apparecchi di riscaldamento, era stata commissionata una speciale caldaia diversa dai tipi prodotti in serie dalla stessa impresa e da eseguirsi, pertanto, sulla base di speciali progetti approvati dal committente. La suprema Corte ha confermato questa statuizione enunziando il principio di cui in massima). (Conf 3464/75, mass n 377969; (Conf 336/73, mass n 362266; (Conf 3355/72, mass n 361183).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)