Sez. L, Sentenza n. 20441 del 12/10/2015 (Rv. 637467 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine - Termine di efficacia fissato dall'art. 74 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. - Contratti a termine stipulati successivamente alla scadenza - Disciplina transitoria prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di assunzioni a termine dei dipendenti postali, i contratti a termine stipulati successivamente alla data di scadenza (31 dicembre 2001) del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. non rientrano nella disciplina transitoria prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e sono interamente assoggettati al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l'ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2074, Contr. Coll. 11/01/2001 art. 74 com. 1, Costituzione art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)