Sez. 5, Sentenza n. 9001 del 15/06/2000 Ud. (dep. 10/08/2000) Rv. 217728 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Valore di prova - Sussistenza - Riscontro in altri elementi o dati probatori - Necessità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
La chiamata in correità, proveniente da coimputato nel medesimo procedimento o da persona imputata in procedimento connesso ha valore di prova e non di mero indizio; essa è pertanto idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giudice, se suffragata da altri elementi o dati probatori che non devono necessariamente consistere in una prova distinta ed autonoma di colpevolezza (la quale renderebbe superflua la stessa chiamata in correità), ma che possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché dotati di consistenza tale da resistere agli elementi contrari dedotti dall'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)