Sez. 1, Sentenza n. 1263 del 20/10/2006 Ud. (dep. 18/01/2007) Rv. 235800 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Chiamata in correità o in reità - Valore di prova "ex se" - Esclusione - Riscontri - Necessità - Qualità - Descrizione.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
La chiamata in correità o in reità non può di per sè sola costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purchè totalmente autonome, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)