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Sez. 3, Sentenza n. 3736 del 21/12/1971 (Rv. 355540 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - CONTESTAZIONE DEI DEBITI E CREDITI - INAPPLICABILITA DELLA COMPENSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355540-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - CONTESTAZIONE DEI DEBITI E CREDITI - INAPPLICABILITA DELLA COMPENSAZIONE.*

La sussistenza di contestazione in atto circa varie partite di dare e di avere rende inapplicabile la compensazione legale, la quale opera tra opposti debiti, aventi per oggetto, tra l'altro, somme di danaro soltanto se egualmente liquido ed esigibili. (V 2940'68; mass n 335713, 2669'67; mass n 330098).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)