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Sez. 1, Sentenza n. 185 del 22/01/1976 (Rv. 378840 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378840-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Qualora fra contrapposti debiti omogenei non operi la compensazione legale, difettando uno di essi dei requisiti della liquidita ed esigibilita (nella specie, trattandosi di debito per risarcimento di danno non ancora accertato nell'an e nel quantum), la compensazione giudiziale puo essere disposta dal giudice solo se il credito illiquido opposto in compensazione sia di pronta e facile liquidazione. Peraltro, l'uso della facolta di dichiarare la compensazione giudiziale e rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Cassazione, cosi come e incensurabile, ove congruamente motivato, l'accertamento della sussistenza dello estremo della facile e pronta liquidabilita, risolvendosi in una valutazione di fatto. (V 1510/72, mass n 358189; (V 3736/71, mass n 355540).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)