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Sez. 1, Sentenza n. 2940 del 13/09/1968 (Rv. 335713 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - LIQUIDITA- CREDITO CONTESTATO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335713-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - LIQUIDITA- CREDITO CONTESTATO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il credito opposto in compensazione non puo essere ritenuto liquido ove si renda necessario accertare l'esistenza dello stesso per le contestazioni mosse dall'altra parte, a meno che queste appaiano prima facie pretestuose. Conforme alla sentenza n.2669-67, massima n.330098.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)