Sez. 1, Sentenza n. 2940 del 13/09/1968 (Rv. 335713 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - LIQUIDITA- CREDITO CONTESTATO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - LIQUIDITA- CREDITO CONTESTATO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il credito opposto in compensazione non puo essere ritenuto liquido ove si renda necessario accertare l'esistenza dello stesso per le contestazioni mosse dall'altra parte, a meno che queste appaiano prima facie pretestuose. Conforme alla sentenza n.2669-67, massima n.330098.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)