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Sez. 2, Sentenza n. 2391 del 12/03/1994 (Rv. 485678 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - In genere | Distacchi tra edifici - Art. 23 del regolamento edilizio del comune di S. Antonio Abate - Deroga al principio della prevenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485678-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - In genere

In tema di distacchi tra edifici, l'art. 23 del regolamento edilizio del Comune di S. Antonio Abate prevedendo un'alternativa fra l'osservanza della distanza regolamentare e la costruzione in aderenza, non deroga al principio della prevenzione in base al quale la scelta compiuta da chi costruisce per primo condiziona l'attività edilizia del proprietario del fondo vicino, sicché ove non sia possibile la costruzione in aderenza (nella specie: per l'esistenza di un canale irriguo tra i due fondi) il prevenuto è tenuto all'osservanza dell'intera distanza regolamentare dal preesistente fabbricato del vicino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)