Sez. 2, Sentenza n. 11284 del 15/10/1992 (Rv. 478962 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - In genere | Scelta del preveniente di costruire sul confine - Definitività - Conseguenze in caso di sopraelevazione.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - In genere
In tema di distanze fra costruzioni la scelta che spetta al preveniente di costruire sul confine è definitiva, nel senso che tale scelta condiziona non solo l'attività edilizia del vicino, ma lo stesso preveniente che nella prosecuzione in altezza del fabbricato deve attenersi alla regola costruttiva originariamente adottata, per modo che sia il preveniente che il prevenuto possono sopraelevare sul filo della precedente costruzione, ma se non ritengono di rispettare tale criterio costruttivo devono osservare dall'altro fabbricato il distacco minimo previsto dal codice civile o dai regolamenti locali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)