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Sez. L, Sentenza n. 10952 del 08/10/1992 (Rv. 478802 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) | Interpretazione - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 3 dell'accordo per la medicina specialistica ambulatoriale, ex d.P.R. 22 ottobre 1981.
Stato
decisa il 1992-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478802-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)

Gli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale) non perdono la loro natura negoziale per effetto della trasfusione in decreti presidenziali ai sensi della citata norma; pertanto, l'interpretazione di tali accordi -le cui clausole vincolano le parti del rapporto parasubordinato di collaborazione professionale (indipendentemente dall'iscrizione alle associazioni stipulanti) anche in virtù della sola recezione delle clausole stesse nei contratti individuali- è riservata al giudice del merito ed è censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S. C., aveva, in particolare, ritenuto l'applicabilità -in virtù del richiamo ad esso operato dall' I.N.A.I.L.- dell'accordo collettivo di convenzione nazionale unica per la medicina specialistica ambulatoriale di cui al d.P.R. 22 ottobre 1981, interpretandone l'art. 3, terzultimo comma, relativo alla revoca dell'incarico per ragioni d'incompatibilità, nel senso della necessità della preventiva audizione dell'interessato direttamente ad opera del proponente, non essendo sufficiente la proposta e l'attività del comitato previsto da detta disposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 22/10/1981 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)