diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10168 del 26/05/2004 (Rv. 573184 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi collettivi nazionali ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Decreto presidenziale conclusivo del complesso procedimento di produzione normativa - Atto di normazione secondaria - Configurabilità - Esame esegetico del giudice di legittimità ex art. 12 preleggi - Ammissibilità - Criteri codicistici ex art. 1363 e segg. cod.civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573184-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) tra il Governo, le Regioni, l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sè inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento del solo potere pubblico avente la forma del decreto presidenziale ed il contenuto di un atto di normazione secondaria. Ne consegue che il giudice di legittimità può sottoporre a diretto esame esegetico le relative norme in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile per l'interpretazione delle leggi, risultando invece inapplicabili i criteri codicistici di cui agli artt. 1363 e segg. cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riguardo alla domanda di un medico convenzionato diretta al conseguimento della maggiorazione del 12, 76 sui compensi liquidatigli per <onorario professionale>, <indennità forfetaria di copertura del rischio e di avviamento professionale>, <concorso nelle spese per la produzione del reddito>, ai sensi del d.P.R. n. 289 del 1987, che prevedeva tale maggiorazione per il periodo dal 1 gennaio 1986 al 30 giugno 1987, domanda fondata sulla deduzione del medico di avere assistito un numero maggiore di pazienti rispetto a quello massimo di 500, in relazione al quale era stato retribuito, aveva ritenuto che, secondo la interpretazione dell'art. 5 del predetto d.P.R., e dell'art. 41 del successivo d.P.R. n. 289 del 1987, condotta alla stregua dei criteri di cui all'art. 12 delle preleggi, il diritto al trattamento retributivo rivendicato avrebbe potuto trovare accoglimento solo se il medico fosse stato temporaneamente e provvisoriamente incaricato con formale provvedimento dell'assistenza di un maggior numero di pazienti rispetto al massimale, senza che potesse considerarsi assimilabile a tale provvedimento il telegramma con il quale, nel sottolinearsi la necessità che l'assistenza a favore dei pazienti non venisse comunque interrotta, il professionista era stato invitato a rientrare nel massimale, né lo svolgimento in concreto di un lavoro uguale a quello di un incaricato.)

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)