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Sez. L, Sentenza n. 13102 del 08/09/2003 (Rv. 566649 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Incarico di medico di controllo per conto dell'INPS - Regime precedente al d.m. 12.10.2000 - Incarichi di medico di fiducia presso i patronati - Legittimità della revoca per incompatibilità - Solo se questa è prevista dal contratto collettivo o da norme di legge.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566649-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

Prima della emanazione del d.m. 12 ottobre 2000 (che ha espressamente previsto l'incompatibilità tra la funzione di medico di controllo per conto dell'INPS e lo svolgimento di perizie o consulenze medico - legali per conto e nell'interesse di privati, in materie che comunque abbiano attinenza con quelle di competenze dell'INPS o di altri enti previdenziali), ai fini della legittimità della revoca dell'incarico di medico di controllo in favore di un sanitario, per asserita incompatibilità di questo ruolo con il ruolo di medico di fiducia di alcuni patronati, è necessario che tale incompatibilità sia prevista dal contratto - che nel caso di specie non lo prevedeva - o da specifiche norme di legge, rimanendo irrilevante che l'assunzione di tali incarichi contrasti con principi generalissimi dell'ordinamento, quali i principi di correttezza e buona fede.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DM Sanità 12/10/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)