Sez. 6, Sentenza n. 26 del 11/01/1999 Cc. (dep. 22/02/1999) Rv. 212714 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Effetti sulla sospensione dei termini di custodia cautelare - Legittimità.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
La dichiarazione di ricusazione del giudice è un atto dal quale consegue la sospensione dei termini della custodia cautelare a norma dell'art.304, comma quarto, c.p.p. in riferimento al primo comma, lett. a) dello stesso articolo. (La S.C. ha ritenuto che poiché il giudice - nella specie il g.u.p. - dinanzi ad una dichiarazione di ricusazione, non ha alcun potere di valutazione preliminare circa la fondatezza dell'istanza e, pertanto, non può evitare strumentalizzazioni dell'istituto, né gli è data la possibilità di contemperare - attraverso una immediata delibazione - le contrapposte esigenze di non sacrificare la libertà personale dell'imputato oltre il necessario e di non consentire, mediante istanze strumentali, il decorso dei termini di custodia cautelare, ne consegue che deve privilegiarsi l'interesse pubblico al mantenimento della custodia cautelare sino alla verifica della serietà e fondatezza, da parte del giudice della ricusazione, dell'istanza in parola).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)