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Sez. 1, Sentenza n. 4240 del 20/06/1997 Cc. (dep. 24/09/1997) Rv. 208500 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Sospensione dei termini di custodia cautelare - Necessità - Operatività nei confronti del coimputato non istante per la separazione del procedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208500-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

Qualora venga proposta dichiarazione di ricusazione del giudice (nella specie, del giudice dell'udienza preliminare nel corso di essa), la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta nei confronti del ricusante opera anche nei confronti del coimputato non ricusante che non abbia chiesto procedersi nei suoi confronti, previa separazione dei processi, in quanto la stasi del procedimento è riferibile anche a una sua volontaria condotta processuale. (V. Sez. 1, 19 giugno 1997 n. 4222, Cannatella).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)